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La Distrazione dell'Azienda nel Reato di Bancarotta: cosa dice la Cassazione?

May 21, 2024
 La Distrazione dell'Azienda nel Reato di Bancarotta: cosa dice la Cassazione?

Con la sentenza del 14/07/2022, n. 48872 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della distrazione riferita alla cessione dell'azienda da parte di soggetti poi dichiarati falliti, secondo lo schema del c.d. spin off.

La vicenda.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda un ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Trieste.

Gli imputati, soci amministratori di una società in nome collettivo, erano stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver ceduto e affittato rami di azienda a entità a loro riconducibili.

Gli imputati sostenevano che tali operazioni erano giustificate dal tentativo di ottenere un migliore accesso al credito bancario, ma la Cassazione ha ritenuto questo argomento irrilevante e ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Il tema legale e la soluzione giuridica della Cassazione.

La questione centrale riguarda la rilevanza penale dei contratti di cessione o affitto di azienda quando il cedente o l'affittante sono poi dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, che costituisce l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può avvenire in qualsiasi forma e modalità.

Non importa la natura dell'atto negoziale né la possibilità di recuperare il bene tramite azioni concorsuali.

In questo contesto, i contratti di cessione o affitto di azienda con corrispettivi inadeguati, canoni incongrui o simulati possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Nel caso esaminato, gli imputati avevano ceduto un ramo d'azienda a una società di cui era socia la sorella di uno degli imputati, e affittato un altro ramo a un'impresa individuale intestata alla compagna dello stesso imputato.

In entrambi i casi mancava un vero scambio economico: la cessione prevedeva l'accollo non liberatorio dei debiti della società fallita e i canoni di affitto non erano stati pagati, indicando un'assenza di seria contropartita.

La Corte ha anche respinto l'argomento degli imputati secondo cui le operazioni erano finalizzate a migliorare l'accesso al credito bancario, ritenendo che tale affermazione, oltre a non essere dimostrata, costituisse al più un movente del reato.</p